Fotografia e diritto d’autore sono un binomio molto complesso da gestire e spesso trascurato. La gestione dei diritti connessi alle immagini fotografiche da noi realizzate è tutta legata alla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche, quale il D. Lgs 518/92). Questa legge, che copre qualunque opera, presenta tutta una serie di articoli e commi direttamente legata alla fotografia, inclusa la classificazione delle immagini in tre grandi categorie, ovvero la fotografia semplice, le fotografie documentali e le opere fotografiche. Per ognuno di questi settori esistono regole diverse, durata diversa del diritto d’autore ed ovviamente penali diverse per chi non lo rispetta.
Fotografia e diritto d’autore: Opere fotografiche
Le Opere fotografiche sono opere scaturite dell’ingegno creativo e sono tutelate sia dal punto di vista morale che patrimoniale. Il fotografo che ha realizzato l’opera fotografica è il detentore di tutti i diritti correlati.
In particolare, è importante considerare l’articolo 12 della succitata legge: L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E’ considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Come si evince dal testo riportato, il fotografo ha diritto di utilizzare l’opera realizzata dal punto di vista economico, in modalità esclusiva. Ciò significa che nessun altro, salvo autorizzazione, potrà fare lo stesso. Inoltre solo e solo il fotografo potrà duplicare l’immagine, transformarla, elaborarla, distribuirla, esibirla, prestarla o noleggiarla. A tal proposito, gli articoli 13, 16, 17, 18 e 18bis sono i riferimenti da tenere in considerazione.
Art. 13: Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 16: Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Art 17: 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.
Art. 18 bis: 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
Per quanto riguarda la durata del diritto d’autore, questa copre l’intera vita dell’autore della fotografia, oltre ai successivi 70 anni dalla morte dell’autore stesso, come esplicitamente riportato nell’articolo 25: I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Fotografia e diritto d’autore: fotografie documentali
Le fotografie documentali sono oggettivamente differenti sia dalle fotografie semplici che dalle opere fotografiche. Le fotografie documentali sono fotografie, come dice il nome stesso, di documenti, oggetti, disegni, scritti o qualunque altro prodotto/oggetto realizzato allo scopo di documentare l’oggetto stesso.
La definizione di fotografia documentale e dei diritti connessi è indirettamente espressa nell’articolo 87 che recita: Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo (Capo V – Diritti relativi alle fotografie – ndr) le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Se ne deduce che l’utilizzo di tali fotografie è libero senza alcuna necessità di riconoscimenti all’autore della fotografia stessa. Un esempio è quello delle immagini negli negozi online o dei cataloghi. Attenzione comunque a come la fotografia è presentata: esistono alcune fotografie documentali che contengono una qualche creatività, il che le rende non più semplici documentali ma opere fotografiche. Fate quindi attenzione per non cadere in errore ed incorrere nelle sanzioni relative a suddette opere.
Fotografia e diritto d’autore: la Fotografia Semplice
Tutte le fotografie che non ricadono nelle prime due categorie, possono essere definite fotografie semplici. Anche per queste la legge sul diritto d’autore tutela il fotografo, nonché la foto stessa.
Cominciamo con il dire che la definizione di fotografia semplice è quella che potete trovare nell’articolo 87 e che ho riportato nel paragrafo precedente. Rileggendo il suddetto articolo, è palese come ad essere protette dal diritto d’autore sono tutte le immagini di persone e le immagini di vita sociale o naturale (paesaggi, elementi, oggetti, aspetti). in pratica vengono coperte praticamente tutte le fotografie che realizziamo con i nostri apparecchi.
In aggiunta, l’articolo specifica come ad essere protette sono anche le riproduzioni di opere d’arte nonché i fotogrammi di pellicole cinematografiche.
Per quanto riguarda la durata temporale dei diritti, l‘articolo 92 stabilisce il termine in 20 anni dalla realizzazione della fotografia stessa: Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
I diritti relativi alle fotografie semplici sono elencati nell’articolo 88: Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. [..] Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Di fatto, quindi, è nuovamente il fotografo ad avere il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione delle immagini, salvo che abbia lavorato su commissione (in tal caso i diritti passano al datore di lavoro, cioè a chi ha commissionato la fotografia). Da notare che, nel caso di ritratto, la situazione cambia radicalmente: vi rimando per tutte le informazioni del caso all’articolo relativo.
Il diritto di riproduzione, diffusione e spaccio delle immagini fotografiche, però, deve essere pensato: se infatti omettete di citare il nome del fotografo, del committente, l’anno di produzione, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata, allora la fotografia stessa non è protetta dal diritto d’autore, o meglio non è reato la riproduzione della stessa. E non sono dovuti compensi al fotografo. Tutto ciò è riportato nell’articolo 90: Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Fate particolare attenzione all’ultima frase: la malafede del riproduttore. Questo non copre solo il “furto” dell’immagine da un sito in cui il fotografo ha riportato i dati, ma anche il riutilizzo di un’immagine priva dei dati succitati trovati su un altro sito web.
Facciamo un caso pratico: un fotografo cita sempre i dati di cui all’articolo 90 in tutte le sue pubblicazioni online. Il sito web “A” prende la foto e la ripubblica. Il sito web “B” prende la foto dal sito web “A” e la ripubblica. Il sito web “C” prende la foto dal sito web “B” e la ripubblica. Infine voi prendete la foto dal sito web “C” e la pubblicate. Voi, così come i siti web C, B ed A avete commesso un illecito. La regola è quindi di NON usare mai fotografie di cui non si conosca la fonte ed il fotografo, come meglio descritto in questo post.
Per quanto riguarda i “costi” correlati all’uso di fotografie coperte dal diritto d’autore, bisogna prima di tutto dare un occhio alla frase finale dell’articolo 88: [..] Il Ministro per i beni e le attività culturali con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Una primo esplicito richiamo all’ultima frase dell’articolo 88 lo troviamo nell’articolo 91 che norma l’uso delle fotografie ad uso scolastico o su giornali/periodici. Come si vede di seguito, in entrambi i casi l’uso di una fotografia è lecito, salvo il riconoscimento di un equo compenso (l’articolo 98 norma i ritratti, di cui abbiamo già discusso in un post linkato poco sopra).
Articolo 91: La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 88.
Fotografia e diritto d’autore: estensioni
A conclusione di questo semplice studio della normativa relativa al diritto d’autore delle immagini fotografiche, ricordo altri 6 articoli, aggiunti al testo originale con il D.lgs 68/2003, ed in particolare gli articoli 65, 67, 68, 68 bis, 70 comma 1 bis e 71 bis. Questi articoli permettono l’allargamento dell’uso di copie della fotografia (senza compenso) in casi di diritto di cronaca e di pubblica sicurezza; per uso personale (quindi senza scopo di lucro); ai fini trasmissivi (temporaneamente all’atto trasmissivo stesso); l’uso di immagini degradate o a bassa risoluzione per utilizzo didattico e/o scientifico; la riproduzione di opere materiali protette ai portatori di particolari handicap, sempre che non comporti un carattere commerciale.
Articolo 65 comma 2: La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato
Articolo 67: Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore.
Articolo 68:
1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
Articolo 68-bis: Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.
Articolo 70 Comma 1bis:. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
Articolo 71bis: 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall’handicap.