In un precedente articolo (qui) abbiamo parlato della pratica seguita da tantissimi utenti di pubblicare o ripubblicare le immagini senza curarsi della loro provenienza o di ciò che è ritratto: nuovamente ribadisco come questo comportamento è del tutto contro la legge e può portare problemi anche piuttosto gravi a chi lo segue.
Chi ha un blog, un sito internet o una pagina su Facebook, Tumbrl o su qualche altro social network, ha dovuto almeno una volta ragionare sulla possibilità o meno di pubblicare una determinata fotografia. E questo perché le fotografie, anche se realizzate dai noi stessi, possono contenere qualcosa (o più specificatamente qualcuno) che non può essere liberamente mostrato se non previa autorizzazione. Uno dei casi in questione è quello dei ritratti, ovvero fotografie che contengono immagini di altre persone, immagini che potremmo aver scattato sia consapevolmente che inconsapevolmente a persone conosciute o sconosciute.
I ritratti, per quanto potrete intuire, non sono una fotografia “semplice” da trattare, tant’è vero che bisogna fare i conti non solo con la legge sulla privacy ma anche con quella sul diritto d’autore.
La legge sul diritto d’autore
Nella legge sul diritto d’autore (la legge 633 del 1941) è trattato esplicitamente il caso della fotografia di ritratto nella Sezione II ed in particolare negli artt. 96 e 97.
In particolare, il primo articolo recita:
Art. 96: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell’art. 93.
Come si vede, non c’è possibilità di interpretare questo articolo: un ritratto non può essere esposto (ma anche venduto) senza il consenso diretto della persona interessata. Ovviamente esistono delle eccezioni e queste sono tutte elencate nel successivo articolo 97.
Art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Ovvero è possibile pubblicare immagini di persone catturate durante un evento pubblico (un concerto, un dibattito, uno sciopero, una presentazione…) o nel caso si sia fotografato un personaggio famoso o pubblico (ovvero un cantante, un calciatore ma anche il presidente di una società o comunque un membro di un’azienda la cui visibilità è “elevata” – il che esclude il lavoratore).
Differente l’interpretazione della frase necessità di giustizia o di polizia: questa dicitura dovrebbe permettere la pubblicazione dell’immagine di una persona arrestata se la foto stessa può ritenersi utile ai fini investigativi. Per meglio chiarire, facciamo un esempio: se pubblichiamo la foto di uno stupratore o un ladro, questo potrebbe permette ad altre persone di riconoscere l’individuo e fornire ulteriori dettagli agli inquirenti. Occhio ovviamente a non cadere in errore: piuttosto che scattare una fotografia di una persona, il consiglio è quello di usare le immagini diffuse dagli inquirenti (le foto segnaletiche), in quanto potreste infrangere un altro punto dell’articolo: Il ritratto non può[…]essere esposto[…]quando[…]rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro. E tecnicamente fotografare una persona in manette va contro proprio questa frase, come anche ribadito nell’articolo 114, comma 6bis, del codice di Procedura penale: È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
Nel caso quindi della fotografia realizzata a passanti, a persone che stanno vivendo la loro vita (penso alla fotografia di strada, tanto diffusa), nulla cambia rispetto all’articolo 96: non potete pubblicare alcuna immagine. Salvo ovviamente ottenere l’autorizzazione diretta alla pubblicazione della o delle immagini, autorizzazione che deve essere compilata con i dati della persona fotografata e dalla stessa controfirmata.
Qui potete trovare un modello di liberatoria per la pubblicazioni di immagini:
.fotografia e privacy: Il codice civile
Oltre alla legge del diritto d’autore, come accennato, dovete fare attenzione anche al codice civile. Se infatti fate caso all’articolo 10, potete trovare questa dicitura:
Art. 10 – Abuso dell’immagine altrui: Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
E’ palese, insomma, che nel caso di pubblicazione non autorizzata della foto di una persona, sarete costretti a rifondere i danni. Il calcolo dei danni. Danni commisurati al tipo di violazione effettuata, a cui si vanno a sommare quelli esplicitamente riportati nel Codice sulla privacy, come vedremo nel paragrafo successivo.
Occhio che il codice civile, in materia di privacy, va considerato anche una seconda volta, con l’articolo 2050:
Art. 2050 – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Per quanto questo articolo possa sembrare “fuori luogo”, bisogna rimarcare come il trattamento dei dati personali sia considerata a tutti i sensi un’attività pericolosa ai sensi del suddetto articolo.
Il Codice sulla privacy
Il Codice sulla privacy contiene due articoli fondamentali per chi vuole pubblicare immagini, sia su carta che online. Il primo articolo è il 13, in particolare i commi da 1 a 4:
Art. 13. Informativa:
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;e) i diritti di cui all’articolo 7;f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.[…]
Stante a quanto riportato, non vi è concesso pubblicare alcuna immagine se, oltre all’autorizzazione di cui abbiamo parlato prima, non avete ricevuto anche il consenso alla gestione dei dati personali (un ritratto è considerato un dato personale), come appunto riportato nell’esempio di richiesta che potete scaricare poco sopra.
Nel caso non adempieste a questa disposizione, l’articolo 161 del codice della privacy recita:
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato:
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.
Quindi, se non fate firmare un modulo opportunamente compilato, il rischio è di pagare e parecchio, fino a 36.000 euro. Salvo ovviamente la quantificazione del danno arrecato.
La costituzione Italiana
Anche la Costituzione Italiana va tenuta in considerazione, in particolare l’articolo 2.
Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Questo garantisce l’individuo ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile nonché nuovamente dell’Articolo 2050 di cui abbiamo parlato in precedenza.
Articolo 2059 – Danni non patrimoniali: Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Il risarcimento dei danni
La pubblicazione di immagini di persone terze (ritratti) in assenza di autorizzazione o comunque al di fuori delle eccezioni delle leggi citate sopra, è reato. E come tale, in caso di inosservanza delle leggi stesse, prevede il risarcimento dei danni (di cui abbiamo già parlato).
Ad essere considerati sono i danni non patrimoniali (articolo 10 del codice civile), il diritto alla privacy (articolo 29 della legge 675 del 1996) , i diritti costituzionali dell’individuo (articolo 2 della Costituzione Italiana) ed i danni patrimoniali.
Per questi ultimi è ovviamente necessario procedere ad una vera e propria perizia prima di giungere alla determinazione del giusto compenso, dovendosi valutare e provare il pregiudizio economico subito dalla vittima. Per quanto, comunque, non sia possibile stabilire su carta il valore di questo danno, la regola generale è che il risarcimento equivale, più o meno, al compenso che la vittima avrebbe ricevuto nel caso avesse autorizzato lo scatto.
Occhio infine ai danni non diretti. La ri-pubblicazione di un ritratto (ipotizzando ne abbiate diritto) può farvi incorrere in problemi se questo arreca pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro della persona, quindi ponete sempre la massima attenzione quando pubblicate qualcosa, sia vostro che di altri (insomma, la responsabilità della pubblicazione di un’immagine è sempre e soltanto vostra).
La revoca
Mettetevi bene in mente una cosa: un ritratto non vi appartiene. Essendo questo un dato personale, appartiene ed apparterrà sempre e soltanto a colui rappresentato nel ritratto. Il quale ha tutto il diritto di revocarvi l’autorizzazione alla pubblicazione, in qualunque momento.
Proprio a tal riguardo la Cassazione ha chiarito che il consenso alla pubblicazione di una propria immagine è un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto all’immagine, personalissimo ed inalienabile, ma soltanto il suo esercizio. Ed un esercizio è, appunto, interrompibile.
Ovviamente se la pubblicazione dell’immagine era condizionata ad accordi particolari (ad esempio un compenso) o era destinata a scopi particolari (pubblicità su di un prodotto), il fotografo che ha subito la revoca può chiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito.
Conclusione
La vita del fotografo non è tutta rose e fiori e le interazioni con la legge sono molto più di quante se ne possano immaginare. Commettere un errore è particolarmente facile, quindi ponete la massima attenzione, studiatevi le leggi e soprattutto, se avete dei dubbi, consultate un legale: prevenire è sempre meglio che curare.